La procedura fallimentare consiste sostanzialmente nella liquidazione giudiziaria dei beni dell’imprenditore fallito, compresi quelli da recuperare presso i terzi e quelli eventualmente da revocare per pagamenti effettuati in precedenza, al fine di assicurare un’equa ripartizione del ricavato tra i creditori, in relazione al loro grado di privilegio e in forza del principio della par condicio creditorum. Il curatore fallimentare è, quindi, un collaboratore preposto all’amministrazione delle attività fallimentari dall’autorità giudiziaria e il suo operato è pertanto sottoposto alla vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Nello svolgimento dell’incarico conferitogli, che è contemporaneamente di natura professionale e pubblica, il curatore deve: a) acquisire all’attivo fallimentare ogni bene mobile o immobile del fallito, compresi i beni, così detti, immateriali (per esempio: marchi d’impresa, brevetti etc.) e i crediti; b) provvedere alla loro liquidazione, dopo apposita perizia effettuata da un consulente esperto nella valutazione dei beni acquisiti; c) ripartire l’attivo realizzato tra i creditori in relazione alla loro graduazione, cosi come emerge dallo stato passivo. Infatti, dopo l’accettazione della carica, il curatore fallimentare deve provvedere a tutte le operazioni che si susseguono, dalla redazione dell’inventario all’accertamento del passivo sino alla chiusura del fallimento. La presente guida (aggiornata con la più recente giurisprudenza e con le recentissime disposizioni normative in tema di compenso dei curatori) intende quindi fornire al curatore fallimentare gli strumenti più efficaci, seppur in forma esemplificativa, per un miglior adempimento della complessa attività che è chiamato a svolgere.